Prevenzione incendi rifiuti per impianti di destino e centri raccolta: adeguamento obbligatorio entro il 2027 rispetto al DM 26 luglio 2022
Prevenzione incendi negli impianti rifiuti: cosa cambia
Il DM 26 luglio 2022, entrato in vigore il 9 novembre 2022, ha introdotto una specifica Regola Tecnica Verticale per gli stabilimenti e gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, fissando per molte attività esistenti una scadenza precisa: 9 novembre 2027.
Si tratta di un passaggio normativo rilevante, perché impone alle aziende del settore di verificare la propria conformità antincendio e, se necessario, avviare un percorso di adeguamento strutturato. La scadenza può sembrare lontana, ma gli interventi richiesti possono essere complessi e richiedere tempi significativi di analisi, progettazione, valutazione e realizzazione.
Il quadro normativo di riferimento
La normativa generale in materia di prevenzione incendi è definita dal DPR 151/2011, integrato dal DM 7 agosto 2012. Il DPR individua, nell’Allegato I, le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, suddivise in tre categorie — A, B e C — in base al livello di rischio.
Per le attività di categoria B e C è prevista la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco, mentre per le attività di categoria A si procede direttamente con la SCIA antincendio. Tutte le attività soggette devono inoltre rinnovare periodicamente la conformità, generalmente ogni cinque anni, salvo modifiche sostanziali che richiedano un nuovo iter autorizzativo.
Nel tempo, al Codice di Prevenzione Incendi, che rappresenta la regola tecnica generale, si sono affiancate specifiche Regole Tecniche Verticali dedicate a particolari attività. Il DM 26 luglio 2022 rientra in questo percorso e introduce prescrizioni mirate per un settore considerato particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale, operativo e sociale.
La scadenza del 9 novembre 2027
La nuova Regola Tecnica Verticale si applica agli impianti di stoccaggio rifiuti, sia esclusivi sia a servizio di impianti di trattamento, e ai centri di raccolta rifiuti con superficie superiore a 3.000 m². Per le nuove attività, l’applicazione del DM 26 luglio 2022 è immediata. Per le attività esistenti che non hanno subito modifiche, invece, il termine ultimo per l’adeguamento è fissato al 9 novembre 2027.
La norma concede quindi cinque anni dalla sua entrata in vigore, ma questo periodo non dovrebbe essere interpretato come un rinvio. Per molte aziende, infatti, l’adeguamento può richiedere una valutazione approfondita dello stato attuale, la verifica del Certificato di Prevenzione Incendi esistente, l’analisi dei layout, dei quantitativi stoccati, delle modalità operative e degli eventuali interventi strutturali o impiantistici necessari. Arrivare alla scadenza senza un piano definito può esporre l’azienda a criticità tecniche, economiche e autorizzative difficili da gestire in tempi brevi.
Rischi e sanzioni in caso di mancato adeguamento
Il mancato adeguamento può comportare conseguenze amministrative e penali per il titolare dell’attività. In caso di controllo, i Vigili del Fuoco possono contestare la mancanza dei requisiti minimi di sicurezza, emettere verbali di polizia giudiziaria, applicare sanzioni e, nei casi più gravi, disporre la sospensione o la chiusura dell’attività.
Un elemento sempre più rilevante è il PEIR – Piano Emergenza Integrato Rifiuti, che deve essere trasmesso digitalmente. I dati comunicati attraverso questo strumento consentono alle autorità di avere una fotografia più chiara delle attività presenti sul territorio, dei quantitativi gestiti e delle condizioni operative. Questo renderà più semplice individuare eventuali situazioni non conformi alla scadenza del 2027.
Rischi e sanzioni in caso di mancato adeguamento
Il mancato adeguamento può comportare conseguenze amministrative e penali per il titolare dell’attività. In caso di controllo, i Vigili del Fuoco possono contestare la mancanza dei requisiti minimi di sicurezza, emettere verbali di polizia giudiziaria, applicare sanzioni e, nei casi più gravi, disporre la sospensione o la chiusura dell’attività.
Un elemento sempre più rilevante è il PEIR – Piano Emergenza Integrato Rifiuti, che deve essere trasmesso digitalmente. I dati comunicati attraverso questo strumento consentono alle autorità di avere una fotografia più chiara delle attività presenti sul territorio, dei quantitativi gestiti e delle condizioni operative. Questo renderà più semplice individuare eventuali situazioni non conformi alla scadenza del 2027.
Perché agire subito
Avviare oggi un percorso di analisi e adeguamento consente alle aziende di pianificare gli investimenti, individuare le soluzioni più sostenibili e ridurre il rischio di interventi urgenti, costosi o poco efficaci.
Agire in anticipo permette inoltre di dimostrare agli organi di controllo un approccio responsabile e proattivo alla sicurezza. Un piano di adeguamento già avviato, documentato e supportato da professionisti qualificati può rappresentare un elemento importante in caso di verifiche o criticità.
Adeguamento antincendio: un percorso da costruire per step
Green Evolution supporta le aziende nella valutazione degli obblighi applicabili e nella definizione di un iter strutturato per l’adeguamento alla normativa antincendio, accompagnando gli operatori verso una gestione più sicura, conforme e consapevole. Per affrontare correttamente il DM 26 luglio 2022 potete affidarvi a noi per una valutazione dello stato attuale: CPI esistente, layout, superfici, tipologia di rifiuti, quantitativi, modalità di stoccaggio, lavorazioni, impianti e procedure di emergenza.
Da questa analisi i nostri consulenti potranno definire un piano di adeguamento graduale, valutando sia le soluzioni conformi sia eventuali soluzioni alternative. L’obiettivo è arrivare alla scadenza del 9 novembre 2027 con un percorso chiaro, sostenibile e coerente con le caratteristiche specifiche dell’impianto.
