Regolamento PPWR: guida agli obblighi sugli imballaggi per le imprese

Regolamento PPWR: guida agli obblighi sugli imballaggi per le imprese

 

Il Regolamento PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) cambia il modo in cui gli imballaggi vengono progettati, prodotti, etichettati e immessi sul mercato europeo. Riguarda ogni azienda che produce, importa o vende merci confezionate, anche se non fabbrica materialmente l’imballaggio.

Che cos’è il PPWR e perché nasce

Il PPWR è il regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Nasce per frenare una crescita costante: tra il 2012 e il 2021 i rifiuti da imballaggio in Europa sono aumentati ogni anno, fino a circa 180 kg pro capite nel 2023. Il regolamento impone agli Stati membri di ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite, rispetto ai livelli del 2018, almeno del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040.

Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento nazionale. Il testo è entrato in vigore a febbraio 2025, ma le regole operative principali si applicano dal 12 agosto 2026.

A quali imballaggi si applica

L’ambito è molto ampio. Il PPWR riguarda qualsiasi imballaggio e rifiuti di imballaggio, qualunque sia il materiale: plastica, carta e cartone, legno, metallo e alluminio. Conta la funzione, cioè contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare le merci. Rientrano quindi anche gli elementi accessori, come le reggette, e gli imballaggi industriali di trasporto, tra cui pallet, cassoni metallici, cassette in plastica e big bag.

Requisiti chimici e riciclabilità degli imballaggi

Il primo gruppo di obblighi riguarda la composizione. Il regolamento stabilisce specifiche soglie analitiche, applicabili dal 12 agosto 2026: la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non può superare 100 mg/kg nell’imballaggio o nei suoi componenti; per gli imballaggi a contatto con gli alimenti sono previsti limiti specifici all’uso dei PFAS, le sostanze per- e polifluoroalchiliche, per la loro persistenza ambientale e i rischi per la salute. Queste regole si intrecciano con il REACH sulle sostanze chimiche e con la disciplina MOCA sui materiali a contatto con gli alimenti.

Sul fronte della riciclabilità, l’articolo 6 impone che tutti gli imballaggi siano riciclabili e li valuta con tre classi di prestazione: A, B e C. Dal 2030 gli imballaggi dovranno raggiungere almeno la classe C; dal 1° gennaio 2038 saranno ammessi sul mercato solo quelli classificati A o B.
I contributi versati dai produttori nell’ambito dei sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR) saranno modulati anche in funzione della classe di prestazione di riciclabilità.

Le novità dal 2028 e dal 2030

Le scadenze più impegnative per la progettazione arrivano nella seconda parte del decennio.

Dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo l’entrata in vigore dei relativi atti di esecuzione, se questa seconda data sarà successiva, diventa obbligatoria un’etichettatura armonizzata – con eccezioni per quanto riguarda determinati imballaggi per il trasporto – basata su pittogrammi condivisi e accessibile anche alle persone con disabilità. Il sistema prevede indicazioni specifiche per i materiali compostabili e la possibilità di aggiungere un QR code informativo.

Dal 1° gennaio 2030 si applicano le regole sulla progettazione e sul mercato. L’articolo 10 impone di ridurre peso e volume al minimo necessario per garantire funzionalità e sicurezza del prodotto. L’articolo 7 introduce quote minime di plastica riciclata post-consumo nelle componenti plastiche, con esenzioni per i componenti sotto il 5% del peso totale dell’unità di imballaggio e per i contenitori di dispositivi medici. L’allegato V vieta infine alcuni imballaggi raggruppati monouso, tra cui gli imballaggi multipli in plastica e quelli plastici monouso per l’ortofrutta fresca non trasformata.

Chi è responsabile lungo la filiera

Il PPWR si fonda sul principio della responsabilità condivisa e progressiva. Il termine generale è operatore economico, che comprende fabbricanti, fornitori, importatori, distributori e rappresentanti autorizzati.

Il fabbricante è chi produce l’imballaggio, ma anche chi lo fa progettare o produrre con il proprio nome o marchio. Il Regolamento stabilisce che le microimprese, con meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di euro di fatturato e a determinate condizioni relative anche alla sede del fornitore, possono attribuire a quest’ultimo il ruolo di fabbricante.

L’importatore, stabilito nell’UE, immette sul mercato imballaggi provenienti da Paesi extra-UE e deve verificare e conservare la documentazione che prova la conformità. Il distributore, che rende disponibile l’imballaggio, deve accertarsi che i soggetti a monte abbiano svolto le valutazioni dovute. Il rappresentante autorizzato cura gli aspetti amministrativi e i rapporti con le autorità di controllo, ma non risponde al posto del fabbricante delle valutazioni tecniche.

Dossier tecnico e dichiarazione di conformità

Per dimostrare il rispetto degli articoli da 5 a 12, le imprese devono seguire le procedure dell’articolo 38 e dell’allegato VII. Il fabbricante deve redigere un dossier tecnico contenente gli elementi necessari a dimostrare la conformità, comprese le valutazioni previste dal regolamento e, ove pertinenti, risultati o relazioni di prova.

Una semplificazione utile è la gestione per famiglie omogenee. Gli imballaggi con le stesse caratteristiche costruttive e gli stessi materiali possono condividere un unico dossier e un’unica Dichiarazione di Conformità (DICO). La DICO non deve essere allegata a fatture o documenti di trasporto, ma va conservata a disposizione delle autorità per un periodo da 5 (per gli imballaggi monouso) a 10 anni (per gli imballaggi riutilizzabili), come previsto dall’allegato VIII.

Sanzioni e prossimi passi

Entro il 12 febbraio 2027 gli Stati membri devono stabilire le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del PPWR e adottare le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Il percorso consigliato parte da una mappatura degli imballaggi in uso, per stabilire il proprio ruolo nella filiera. Seguono la richiesta ai fornitori della documentazione di conformità, la verifica di composizione e riciclabilità, la costruzione dei dossier per famiglie omogenee e la pianificazione di etichette e quote di riciclato in vista del 2028 e del 2030.